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Statuto dell'Associazione

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

L'Associazione viene a denominarsi "Semi per la SIDS Onlus (Seeds for SIDS)" ed opera ai sensi del Codice Civile e delle leggi in materia di Volontariato. L'Associazione senza fini di lucro - si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge .Le cariche associative sono elettive e gratuite. Soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari. L'Associazione ha sede a Firenze in piazza SS.Annunziata 12. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'estero, altri centri, sezioni e sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento. Possono anche essere istituiti speciali comitati.
L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea generale dei soci a norma del presente statuto sociale

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Articolo 2 - Finalità

Ai sensi dell'art. 10 del DL 04/12/1997 n° 40, l'associazione si fonda sull'iniziativa di cittadini volontari che, riconoscendo la notevole rilevanza medico-sociale rappresentata dalla "sindrome della morte improvvisa nel lattante", (nota come SIDS), per l'entità della sua diffusione e la gravità delle sue conseguenze sulle famiglie colpite, intendono impegnarsi per tale problematica su vari temi:

a) Sostenere le famiglie colpite. L'evento SIDS, la perdita improvvisa di un neonato, ha inevitabilmente delle conseguenze psicologiche sui genitori SIDS; spesso i genitori si auto accusano di trascuratezza nei confronti del neonato, sviluppando sensi di colpa, insicurezze nei rapporti con altri eventuali figli etc. La mancanza di informazione su questa sindrome contribuisce a creare una situazione psicologica molto difficile. L'Associazione si propone di entrare in contatto telefonico con la famiglia, appena giunta a conoscenza del fatto, mediante il più' vicino referente. Potranno seguire dei colloqui, atti a informare i genitori circa la dinamica della sindrome, le sue conseguenze, la sua non prevedibilità. Spesso il sostegno e la solidarietà di una persona che ha già vissuto lo stesso dramma, direttamente o indirettamente, unito a queste informazioni, possono risultare di grande aiuto per le famiglie colpite.

b) Prevenire la SIDS. Si sono verificati casi di genitori che, accorgendosi di un arresto respiratorio del proprio bambino, sono riusciti a salvarlo semplicemente sollevandolo e scuotendolo tempestivamente. Questi casi, detti "near miss", avrebbero potuto essere altrettanti casi di SIDS, come pure molti bambini morti per SIDS avrebbero potuto essere salvati da un tempestivo e opportuno campanello di allarme. Inoltre questi episodi possono ripetersi più' volte nello stesso bambino. In questi casi può essere utile l'uso di un monitor rivelatore di apnea. L'Associazione mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sia una consulenza sull'impiego dei monitor e sulle eventuali manovre rianimatorie, sia i monitor stessi, che verranno ceduti in uso gratuito alle famiglie a rischio che ne facciano richiesta (figli successivi, bambini " near miss", con crisi d'apnea, prematuri, etc).

c) Promuovere e favorire attività editoriali a carattere scientifico e divulgativo sulla SIDS. Favorire con ogni mezzo la progettazione e sviluppo di programmi di ricerca scientifica intesi a meglio definire i diversi aspetti della SIDS. Mantenere e promuovere i contatti con tutte le associazioni nazionali ed internazionali che a qualsiasi titolo si occupino dei problemi inerenti alla SIDS.

d) Sensibilizzare l'opinione pubblica ed il personale medico ed infermieristico sul problema SIDS con tutti i mezzi disponibili (opuscoli, interviste etc).Per la realizzazione degli scopi anzidetti l'Associazione intende promuovere e curare qualsiasi attività direttamente connessa ed iniziativa che sia ritenuta opportuna ed utile per reperire i mezzi economici necessari. Inoltre l'Associazione intende agire in armonia ed in concerto, quando è ritenuto opportuno, con le strutture pubbliche interessate allo studio della SIDS e, in primo luogo, con le Università.

e) Promuovere la formazione scientifica sulla SIDS attraverso la formazione di una o più borse intitolate "borsa di studio Olivia Sebastiani" per ricercatori italiani e stranieri interessati a svolgere un programma di ricerca sulla SIDS in Italia e all'estero, e dei premi Martina Turchi e Ilaria Ghilli per tesi di laurea e di specializzazione che abbiano come tema la SIDS e, infine, l'attivazione di scambi culturali con centri di ricerca di altri paesi.

f) Favorire lo scambio di esperienze e di idee fra ricercatori di vari paesi attraverso l'organizzazione di seminari, simposi e congressi. L'Associazione intende perseguire quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione dei bisogni sopra descritti

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Articolo 3 - Soci e categorie

L'Associazione è costituita dai soci:
a) fondatori: coloro i quali hanno costituito l'atto costitutivo e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione e la gestione dell'Associazione.
b) ordinari: tutte le persone, fisiche e giuridiche e le organizzazione che ne facciano richiesta e che versino annualmente un contributo stabilito con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo in carica.
c) sostenitori: tutte le persone fisiche e giuridiche e le organizzazione che ne facciano richiesta e che versino annualmente od una tantum un contributo di almeno L. 500.000.
d) benemeriti: tutte le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni, che ne facciano richiesta e che versino annualmente od una tantum un contributo di almeno L. 5.000.000.
e) onorari: le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che, in posizione di particolare eminenza, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'associazione.
L'Assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

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Articolo 4 - Soci ammissione recesso esclusione

I soci ordinari, sostenitori e benemeriti, sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo e si impegnano nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente, gratuitamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'associazione. Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le sue modificazione regolarmente approvate. Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del C.C. Il Consiglio Direttivo può escludere dall'associazione il socio che, a suo insindacabile giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini e con la moralità ed il buon nome dell'Associazione.

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Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci, da eventuali donazioni eredità e lasciti di privati, da rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni premi sussidi canoni anche statali, regionali e di enti pubblici e privati, italiani ed esteri; dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate curate e promosse dall'Associazione o da altri in suo favore, da ogni altra entrata. Tutto il patrimonio si considera disponibile per le spese di funzionamento o mantenimento e di investimento per il raggiungimento degli scopi statutari. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere nuovamente impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie. In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci utili , avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione saranno devoluti altre Onlus, con finalità simili a quelle dell'Associazione

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Articolo 6 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo
3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

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Articolo 7 - Assemblea-costituzione

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

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Articolo 8 - Assemblea - competenza

Sono di competenza:
a) dell'Assemblea ordinaria
- la determinazione del numero e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione
- la nomina del collegio dei revisori dei conti e del suo presidente
- l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo
b) dell'Assemblea straordinaria
- le modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui (secondo Art.5). Può inoltre essere devoluta all'Assemblea giudicata di particolare importanza dal consiglio di amministrazione

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Articolo 9 - Assemblea - convocazione

L'Assemblea viene convocata dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenete l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo -che può anche essere diverso da quello delle sede dell'Associazione- da inviarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa o, nel caso di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione da tenersi non oltre 3 giorni successivi con le stesse modalità. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'Assemblea viene convocata, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione di tale richiesta.

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Articolo 10 - Assemblea-Presidenza

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. In mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza di soci presenti aventi diritto al voto. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario. Il presidente dell'assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dei revisori o su altro argomento di sua competenza.

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Articolo 11 - Assemblea-deliberazioni

Hanno diritto al voto soltanto i soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti. L'Assemblea vota per appello nominale o a schede segrete quando si tratta di votazioni concernenti le persone. E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può diporre al massimo di due deleghe.I membri del Consiglio di Amministrazione non possono avere deleghe. I soci che al momento della assemblea non siano in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto.E comunque possibile regolarizzare la propria posizione di socio anche prima dell'inizio dell'assemblea versando la/le quote arretrate. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea nominato dal presidente.

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Articolo 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti fra i soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti dalla Assemblea ordinaria. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere. Non è ammesso il voto per delega. Il consiglio dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituire con delibera consiliare approvata dal collegio dei revisori; quelli cosÌ nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che delibera al riguardo. L'intero consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza e comunque non oltre i sessanta giorni dalla cessazione della maggioranza- da essi o, in mancanza, dal collegio dei revisori- abbia ricostituito il consiglio.

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Articolo 13 - Consiglio direttivo - convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del consiglio ed ai componenti del collegio dei revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il consiglio può essere convocato anche telefonicamente su accordo di tutti i consiglieri ed i revisori in carica. Il consiglio deve essere altresì convocato ne facciano richiesta scritta almeno 4 consiglieri o il collegio dei revisori; decorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dal collegio dei revisori.

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Articolo 14 - Consiglio direttivo - adunanza e deliberazioni

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente o dal segretario della riunione.

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Articolo 15 - Consiglio direttivo - competenza

Il Consigli Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria, straordinaria e di disposizione dell' Associazione. Ove lo ritenga opportuno il consiglio può assegnare funzioni vicarie ad uno dei due vicepresidenti che sostituisce il presidente in caso di un suo impedimento, assenza o mancanza. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al presidente o, in sua mancanza o impedimento, al vicepresidente vicario. Il Consiglio Direttivo cura la compilazione, tramite il segretario dell'Associazione, del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre insieme ad una relazione illustrativa all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'Art. 9.

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Articolo 16 - Collegio dei revisori - composizione

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Non è ammesso il voto tramite delega. Almeno un sindaco revisore deve essere eletto tra i soci della Associazione. I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili

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Articolo 17 - Collegio dei revisori - competenza

I revisori dei conti hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisponendo una relazione che, insieme a quella del Consiglio Direttivo di cui all'art. 15 del presente statuto, viene presentata all'Assemblea.

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Articolo 18 - Esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

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Articolo 19 - Disposizioni generali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi oggetto l'esercizio di attività commerciali nè fini di lucro o speculativi.

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